LA DISCIPLINA SUL SOVRAINDEBITAMENTO 

Il Legislatore italiano ha introdotto con la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 una serie di norme finalizzate ad aiutare l’imprenditore non fallibile (e quindi anche il professionista) e il debitore civile (consumatore e famiglie) in sovraindebitamento ad uscire dalla stato di sovraindebitamento e ripartire.

Il Legislatore ha eletto gli istituti giuridici codificati  a  strumento di prevenzione del ricorso al mercato dell’usura; tuttavia, non  vi è dubbio che gli stessi vantino ambizioni applicative ben più  ampie – soprattutto in tempi di crisi economica e finanziaria -  e perseguano  altresì l’obiettivo di salvaguardare le piccole-medio imprese e di tutelare le famiglie, che più di tutte hanno risentito della crisi e che costituiscono il tessuto produttivo dello Stato Italiano, nonché abbattere la conflittualità giudiziaria sul debito

La disciplina prende vita in 25 articoli in cui si codificano i requisiti soggettivi ed oggettivi per l accesso alla procedura e le vie per la risoluzione.

Si offre così la possibilità ai soggetti che ne hanno i requisiti di presentare una istanza al Tribunale competente per accedere agli strumenti messi a disposizione dalla Legge sul sovraindebitamento.

Analizziamo sinteticamente i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

Innanzitutto chi presenta l’istanza deve essere un imprenditore non fallibile o un privato (consumatore o famiglia) o un imprenditore agricolo che si trova in uno stato di sovraindebitamento.

La Legge, all’articolo 6, stabilisce che il sovraindebitamento si verifica quando vi è una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la incapacità di adempierle regolarmente.

Tale soggetto potrà depositare di fronte al Tribunale competente (solitamente quello dove risiede) una istanza con cui chiede la nomina di un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che svolge prettamente funzioni di controllo circa lo stato di sovraindebitamento (ne controlla la genesi accertandosi che vi sia una meritevolezza ad accedere ai benefici della legge del sovraindebitamento, l’entità dei debiti e formula un parere sullo stato di fattibilità della soluzione proposta dalla persona sovraindebitata).

Depositata l’istanza, il Tribunale competente, nella persona del Giudice delegato, controlla la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell’istante e nomina un professionista (solitamente un commercialista) che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Questo, come anticipato, svolge una funzione di controllo circa lo stato passivo dell’istante, la sua genesi e stende una relazione che sottoporrà al Giudice circa la fattibilità della soluzione, individuata dall’istante, per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Le soluzioni per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono state individuate come segue:

A)  l’istante può proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano (articoli 7 e ss, Legge 3 del 27 gennaio 2012). Tale proposta solitamente prevede un pagamento a saldo e stralcio della posizione debitoria con le dovute restrizioni imposte dalla Legge (Iva e ritenute operate e non versate da pagare in toto) e deve essere votata dai creditori. La proposta si ritiene accettata con il voto favorevole del 60% dei creditori aventi diritto di voto.

B)  L’istante, se ha contratto debiti solo per scopi differenti da quelli imprenditoriali o professionali, ad esempio ha sottoscritto un mutuo per l’acquisto della propria abitazione, finanziamenti per acquisto beni mobili o simili, può presentare un piano del consumatore che presenta un iter più semplificato (articoli 7 e ss, Legge 3 del 27 gennaio 2012).

C)  In alternativa alla proposta o al piano il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e col ricavato soddisfare definitivamente i propri creditori (articoli 14 ter e ss, Legge 3 del 27 gennaio 2012).

Nel Menù Normativa l’utente interessato potrà consultare il testo di legge completo.

Qualunque sia la soluzione individuata questa deve essere proposta dall’istante all’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L’Associazione Ripartire, grazie alla collaborazione con professionisti con esperienza concreta sul campo, fornisce assistenza nella risoluzione delle crisi da sovraindebitamento mediante l’instaurazione di apposita procedura avanti al Tribunale competente.