CONSUMATORI

Ai fini dell’applicazione ai consumatori delle soluzioni predisposte dalla Legge 3 del 2012 è utile anzitutto comprendere che per consumatore si intende «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (articolo 3, comma 1 del Codice del consumo) e pertanto nel considerare se un determinato soggetto possa presentare un piano del consumatore, si dovrà avere riguardo alla finalità per cui ha contratto determinati debiti.

E quindi sono debiti per fini di consumo quelli contratti per acquistare l’abitazione, gli arredi di casa, gli elettrodomestici, l’automobile, il motorino, per la ristrutturazione di casa… Altri esempi il lettore potrà desumerli da sé considerando che se ha contratto un debito per la propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, non potrà includerli in un piano del consumatore.

E pertanto, praticamente, il consumatore in stato di sovraindebitamento presenterà di fronte al Tribunale del luogo ove risiede istanza per la nomina di O.C.C. che lo coadiuvi nella composizione della crisi da sovraindebitamento, farà un elenco dei propri debiti e del proprio patrimonio e, superato il vaglio sulla meritevolezza, potrà presentare una proposta di accordo che ovviamente prevede il pagamento in -bassa- percentuale del credito vantato dai creditori e che verrà, se ne sussistono i presupposti, omologato dal Giudice.

Con l’esecuzione completa del Piano, il consumatore sovraindebitato raggiungerà l’esdebitazione.

È molto frequente il problema rappresentato dalla presenza di cessioni del credito e delegazioni di pagamento attuate dal debitore per ripagare finanziamenti ricevuti (c.d. cessione del quinto dello stipendio per ripagare un finanziamento ricevuto). Il problema che si pone è quindi il seguente: può il Giudice autorizzare il datore di lavoro a sospendere il pagamento di parte dello stipendio alla finanziaria ed omologare un accordo che preveda il pagamento in percentuale del credito vantato dal creditore?

La risposta è sì, seppure basata su differenti presupposti e principi di diritto.

La mancanza di univocità nei principi da porre a base della soluzione del problema è nota al Legislatore che nella Legge 19 ottobre 2017, n.155, prevede all’articolo 9, rubricato “Sovraindebitamento”, comma 1, lettera c), “d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;”.

 

Vedremo pertanto in futuro come il Legislatore strutturerà apposita soluzione al problema.