DEBITI CON EQUITALIA (AGENZIA DELLA RISCOSSIONE)

Per rispondere a chi chiede se anche i debiti di Equitalia (dal 31.7.2017 Agenzia della Riscossione) possono rientrare nei piani di sovraindebitamento e quindi essere stralciati o comunque ridotti rispetto all’originario importo, la risposta è sì.

Uno dei grandi pregi della legge 3 del 2012 è quello di parificare, seppur con alcuni limiti, il creditore statale ad uno privato e così, come quest’ultimo, verrà pagato in percentuale rispetto al credito vantato.

Le uniche eccezioni sono rappresentate dai crediti per tributi IVA e per le ritenute operate ma non versate di cui la legge per il sovraindebitamento prevede, nella migliore delle ipotesi, la possibilità di rateizzare gli importi dovuti.

Gli altri tributi (ad esempio irpef, ivs, irap canone televisivo) e relative sanzioni e sanzioni amministrative (multe stradali) sono stralciabili e quindi si potrà pagare un importo anche di molto inferiore a quanto richiesto da Equitalia (dal 31.7.2017 Agenzia della Riscossione).

Facciamo un esempio concreto, l’ex imprenditore Tizio, che aveva una ditta operativa nel settore degli imballaggi, deve accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento poiché oberato di debiti sia derivanti dall’attività imprenditoriale svolta che privata per finanziamenti per acquisti di beni al consumo.

Aveva una esposizione debitoria di circa € 130.000,00 con Equitalia (cartelle esattoriali per iva; cartelle esattoriali per irpef addiz. Comunale e addizionale regionale; cartelle esattoriali per contravvenzioni stradali; cartelle esattoriali per canone radioaudizioni e televisivo; cartelle esattoriali per i.v.s.; cartelle esattoriali per Irap; cartella esattoriale per imposta sostitutiva rivalutazione Tfr dovuta da sostituto; cartelle esattoriali per Inail; cartelle esattoriali per diritto annuale camera di commercio; cartelle esattoriali studi di settore) di cui € 35.000,00 per sola Iva, la proposta di accordo depositata ha previsto un pagamento integrale dell’importo dovuto per Iva e un pagamento pari al 2% (duepercento) delle rimanenti somme.

Non occorre aggiungere altro; con i dovuti accorgimenti anche lo Stato Italiano verrà trattato al pari degli altri creditori seguendone la sorte.