almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della
sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente
per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli
iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al
medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire al predetto
organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una
soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro
un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri
delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a
sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti
istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale